IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, e'
sostituito dal seguente articolo:
   "1.  A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  concesso  all'"Autoporto  Valle  d'Aosta
S.p.A.",  un  contributo  commisurato  allo  1,00%  del gettito annuo
dell'imposta sul valore  aggiunto  percetto  dal  competente  ufficio
dell'Amministrazione  dello  Stato, per le operazioni concluse presso
la struttura autoportuale di Pollein.
   2.  11  contributo in esame sara' liquidato in tre rate anticipate
scadenti il mese di gennaio, luglio e ottobre sulla base del 90%  del
gettito   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  accertato  nell'anno
precedente.
   3.  Nella  liquidazione  del  mese  di  gennaio di ciascun anno e'
compreso il saldo relativo all'esercizio precedente.
   4.  Il  pagamento  del  contributo di cui al presente articolo, e'
subordinato   all'accertamento,   con   dichiarazione    sottoscritta
dall'intero   collegio   sindacale  dell'  "Autoporto  Valle  d'Aosta
S.p.A.", di quanto segue:
     a) che l'accesso alle strutture autoportuali sia stato del tutto
gratuito, tranne che per le sole quote concernenti  specifiche  spese
per forniture e servizi;
     b)  avvenuto  rilascio,  da  parte dell'"Autoporto Valle d'Aosta
S.p.A.",  a  favore  del  competente  ricevitore  doganale   di   una
fidejussione  fino  al  limite massimo di lire 15 miliardi a garanzia
dell'eventuale differimento nel versamento delle  imposte  e  diritti
doganali  dovuti  da case di spedizione con sede legale nella regione
Valle d'Aosta e operanti presso la struttura autoportuale di Pollein;
     c)  dimostrazione  di  aver sostenuto spese, ad esclusivo carico
della societa', per ammodernamento e ristrutturazione della struttura
autoportuale,  per un importo non inferiore a lire 250.000.000 annui,
con possibilita' di  accumulo  fino  a  somme  corrispondenti  a  tre
annualita';
     d)  dimostrazione,  a  consuntivo,  di  aver sostenuto spese per
attivita' di assistenza e di promozione pari o superiori  alla  meta'
del  contributo  di  cui al primo comma. Qualora la somma delle spese
destinate ad attivita' di assistenza e promozione sisa inferiore alla
meta'  del  contributo  di  cui  al primo comma, la differenza verra'
trattenuta,  in  unica  soluzione  a  titolo  di  conguaglio,   dalle
erogazioni previste al terzo comma del presente articolo;
   5.  Entro  il  31  dicembre  di ciascun anno, la Giunta regionale,
sentite le competenti Commissioni consiliari, approva il programma di
interventi  di  promozione  e  di  assistenza  da  attuare, nell'anno
successivo, nei  limiti  dello  stanziamento  recato  dalla  presente
legge.
   6.  Gli  incentivi  finanziari  di  cui  alla  presente legge sono
soggetti, a decorrere dall'esercizio l993, alla conferma annuale  con
le modalita' di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90.