IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, e' sostituito dal seguente articolo: "1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e' concesso all'"Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.", un contributo commisurato allo 1,00% del gettito annuo dell'imposta sul valore aggiunto percetto dal competente ufficio dell'Amministrazione dello Stato, per le operazioni concluse presso la struttura autoportuale di Pollein. 2. 11 contributo in esame sara' liquidato in tre rate anticipate scadenti il mese di gennaio, luglio e ottobre sulla base del 90% del gettito dell'imposta sul valore aggiunto accertato nell'anno precedente. 3. Nella liquidazione del mese di gennaio di ciascun anno e' compreso il saldo relativo all'esercizio precedente. 4. Il pagamento del contributo di cui al presente articolo, e' subordinato all'accertamento, con dichiarazione sottoscritta dall'intero collegio sindacale dell' "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.", di quanto segue: a) che l'accesso alle strutture autoportuali sia stato del tutto gratuito, tranne che per le sole quote concernenti specifiche spese per forniture e servizi; b) avvenuto rilascio, da parte dell'"Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.", a favore del competente ricevitore doganale di una fidejussione fino al limite massimo di lire 15 miliardi a garanzia dell'eventuale differimento nel versamento delle imposte e diritti doganali dovuti da case di spedizione con sede legale nella regione Valle d'Aosta e operanti presso la struttura autoportuale di Pollein; c) dimostrazione di aver sostenuto spese, ad esclusivo carico della societa', per ammodernamento e ristrutturazione della struttura autoportuale, per un importo non inferiore a lire 250.000.000 annui, con possibilita' di accumulo fino a somme corrispondenti a tre annualita'; d) dimostrazione, a consuntivo, di aver sostenuto spese per attivita' di assistenza e di promozione pari o superiori alla meta' del contributo di cui al primo comma. Qualora la somma delle spese destinate ad attivita' di assistenza e promozione sisa inferiore alla meta' del contributo di cui al primo comma, la differenza verra' trattenuta, in unica soluzione a titolo di conguaglio, dalle erogazioni previste al terzo comma del presente articolo; 5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, approva il programma di interventi di promozione e di assistenza da attuare, nell'anno successivo, nei limiti dello stanziamento recato dalla presente legge. 6. Gli incentivi finanziari di cui alla presente legge sono soggetti, a decorrere dall'esercizio l993, alla conferma annuale con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.